Il sindaco di Salerno ha firmato questa mattina l’ordinanza sindacale con la quale ordina il divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo bevande, con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio. Nel dettaglio:
- è vietata nell’area ricompresa dalla Piazza Alario alla Via Velia, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia, Piazza della Libertà compresa, e l’intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Aree fino alla Piazza F. Alario, la vendita per asporto di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, dalle ore 14.00 del 01/05/2022 alle ore 02.00 del 02/05/2022;
- è vietata nell’area ricompresa dalla Piazza Alario alla Via Velia, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia, Piazza della Libertà compresa, e l’intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Aree fino alla Piazza F. Alario, la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, ovvero lattine in alluminio, dalle ore 14.00 del 01/05/2022 alle ore 02.00 del 02/05/2022;
- è vietato nell’area ricompresa dalla Piazza Alario alla Via Velia, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia, Piazza della Libertà compresa, e l’intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Aree fino alla Piazza F. Alario, abbandonare in modo incontrollato rifiuti dalle ore 14.00 del 01/05/2022 alle ore 02.00 del 02/05/2022;
- Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l’articolo 16 della Legge 11.1981,
- 689 così come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.07.2021, avente ad oggetto l’aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento), ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.
- Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.
Spetterà alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.