Antonacchio Pietro Reggente della CISL FP di Salerno dichiara che era ovvio e da una lettura degli istituti normativi e contrattuali incardinati nella particolare condizione e specifica situazione non si sarebbe dovuto arrivare ad una sentenza, ma purtroppo come sovente accade nell’ente bisogna fare spesso ricorso al giudice per vedere applicate correttamente le norme. Nella sentenza n. 1033/2021 del 26.05.2021 il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ha condannato l’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, poiché a seguito della stabilizzazione di un gruppo di infermieri precari, non corrispondeva l’indennità di ferie non godute relativamente ai precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, ritenendo che le stesse fossero andate perdute. Il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, con sentenza del 26 maggio 2021, ha confermato la tesi già precedentemente sostenuta dalla CISL FP di Salerno e prontamente rigettata dalla Direzione dell’Ufficio Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera, sottoposta al suo vaglio per la fattispecie in esame dal legale della sigla sindacale avv. Gaetano Galotto, secondo cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute non sussiste solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro dimostri di avere offerto al lavoratore un adeguato tempo per il godimento delle ferie, delle quali lo stesso non abbia usufruito. Una vittoria importante per la Cisl FP del Reggente Pietro Antonacchio che da tempo si è battuto, nelle diverse sedi, al fine di richiedere la suddetta corretta applicazione dell’istituto dell’indennità delle ferie non godute a seguito della stabilizzazione del personale precario. “Spiace dover constatare che basilari diritti costituzionalmente protetti debbano essere sottoposti al vaglio della Magistratura del Lavoro per una mancata apertura da parte della Dirigenza del Personale a qualsiasi tipo di confronto per la risoluzione di problematiche nell’interesse sia dell’Azienda che dei lavoratori, prima ancora che della collettività.”; il Giudice del Lavoro, nella sentenza del 26 maggio 2021 ha così statuito: “Ne deriva che non è sufficiente ad escludere il diritto azionato che la lavoratrice fosse consapevole di dover godere delle ferie prima della estinzione del rapporto, ma, per dichiarare che la mancata fruizione sia imputabile alla sua volontà̀, occorre un quid pluris, la cui prova è a carico del debitore, ossia che l’Azienda Ospedaliera avesse programmato, non solo nel corso dell’ultimo periodo di lavoro, ma anche negli anni precedenti, la fruizione delle ferie onde renderne compatibile il godimento con “l’assetto organizzativo dell’azienda”.
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