NOCERA INFERIORE, IL SINDACO ORDINA L’OBBLIGO DELL’USO DELLA MASCHERINA

Allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19, con un’ordinanza comunale il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, a partire da mercoledì 8 aprile 2020, ha disposto le seguenti misure specifiche:

1) Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure
precauzionali disposte ordinate consentite ed adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando il d.p.i (la mascherina come al punto 3) contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Pertanto la circolazione nelle vie e strade cittadine nonché l’accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato è consentito solo indossando dispositivi di protezione e sicurezza quali le mascherine;
2) analogamente, qualora all’interno dell’abitacolo di una autovettura vi siano
due persone, debitamente distanziate tra loro, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, ciascuna di esse é tenuta ad indossare il d.p.i. (mascherina di protezione) di seguito indicati:

3) I d.p.i. predetti devono essere in buono stato e nei materiali attualmente utilizzati e utilizzabili (t.n.t. mascherine chirurgiche – mascherine ffp2 o ffp3, senza valvola, o equivalenti – mascherine ffp2 ed ffp3 se con valvola previa copertura delle stesse con mascherina chirurgica; o artigianali che rispettino le caratteristiche di copertura totale naso e bocca e blocco delle emissioni di
goccioline aerosol pari almeno a quello garantito dalle mascherine chirurgiche);
4) I predetti d.p.i. del tipo mascherine di cui al punto 3) devono indossati correttamente dovendo proteggere in modo stabile e coprendo integralmente la bocca ed il naso

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi richiamati al punto 1) dell’ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;
che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell’adozione
delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in
materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in
premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato
ex art. 452 in relazione all’art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale.

Autore dell'articolo: Redazione