Le drammatiche vicende di Livorno, con un’intera famiglia morta annegata per un nubifragio a causa di un torrente interrato che ha invaso la palazzina, dimostra che non è possibile più soprassedere alla necessità di prevenzione e manutenzione, che dovrebbero rappresentare priorità ineludibile per qualsivoglia seria Amministrazione. Si tratta di disastri che sono anche la conseguenza di scelte scellerate oltre che di leggerezza con cui si procrastinano a tempi indefiniti attività manutentive e preventive necessarie a garantire sicurezza alla cittadinanza.
A Salerno in questi anni si è proceduto, senza alcuna preoccupazione per l’incolumità della cittadinanza e immemori anche di quanto accaduto nel passato (alluvione del 1954), a costruire sulle Terme e ad interrare e deviare torrenti, nell’inerzia e nel silenzio assordante degli Organi demandati ai controlli ed in taluni casi con l’”assenso silente” della Soprintendenza.
Per l’Amministrazione, inoltre, la manutenzione di tombini e/o caditoie (occluse non certo solo per il fogliame caduto nei giorni scorsi, come potrebbe evincersi facilmente da una perlustrazione degli stessi in svariate zone della città) sembrano non rappresentare, come dovrebbero e come più volte sollecitato, una priorità.
Reiteriamo, pertanto, ancora una volta al Sig, Sindaco la richiesta di attivarsi immediatamente per garantire la sicurezza dei salernitani che, oltretutto, pagano i tributi comunali più elevati d’Italia avendo diritto a servizi efficienti.
A tal proposito è anche utile rammentare quanto recentemente disposto, nell’ordinanza del 28 luglio 2017, n. 18856, dalla Sezione Sesta Civile della Cassazione che ha stabilito che se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode (nella circostanza delle strade che vanno correttamente manutenute), sarà responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Cassazione ha poi anche evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l’eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.