CASTEL BARONIA, META’ PAESE INTENDE CONSEGNARE LE TESSERE ELETTORALI IN PREFETTURA, IN SEGNO Dl PROTESTA, COINVOLGENDO LE ISTITUZIONI

Unitamente ai propri elettori e sostenitori, i componenti della lista n.2 VIVA CASTEL BARONIA, quale estremo gesto di dissenso, stanno decidendo di consegnare le tessere elettorali, per le motivazioni di seguito esposte.
Il 26 maggio si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale anche nel nostro piccolo paese, Castel Baronia, in provincia di Avellino, che ha visto contrapposte due liste , la lista n. 1 denominata “UNITI PER CASTELLO”e la lista nr. 2 denominata “VIVA CASTEL BARONIA” L’esito dello spoglio ha visto attribuire ai candidati sindaci la medesima cifra elettorale pari a 438 voti, a seguito del quale, è stato proclamato il ballottaggio svoltosi il successivo 9 giugno e la nostra compagine ha perso per 16 voti.
Alla luce delle predette risultanze e poiché la nostra compagine ha ritenuto che il 27 maggio, giorno dello spoglio, siano state perpetrate evidenti irregolarità , sono stati esperiti due ricorsi al TAR di SALERNO:

1 ricorso ( RICORRENTE- CITTADINO)
2 ricorso (RICORRENTE- MONTALBETTI FABIO- CANDIDATO ALLA CARICA SINDACO)

Primo ricorso
E’ stato presentato da un cittadino perchè i rappresentanti della lista VIVA CASTEL BARONIA presenti nella sezione n. 1, a seguito del conteggio delle schede, hanno riscontrato un’incongruenza nel numero totale dei votanti per l’elezione del Sindaco, nella predetta sezione; infatti, alle ore 23.00 del 26 maggio, il numero dei votanti era pari a 372 alla sezione n.2 e 512 alla sezione n.l (si precisa che il nostro comune è composto da 2 sezioni); quest’ultimo dato è stato comunicato dal Presidente di Seggio al Comune e conseguentemente alla Prefettura di Avellino; il giorno dello scrutinio, nella sezione n.l, il numero dei votanti è risultato pari a 511, un voto in meno. Questa palese discrasia veniva riscontrata dal responsabile dell’ufficio elettorale del Comune atteso che incontrava difficoltà a trasmettere il dato finale alla Prefettura di Avellino.
Tanto dimostra che Il giorno dello scrutinio e ad operazioni elettorali concluse, sono stati corretti ben quattro dati del verbale delle operazioni elettorali della sezione n.l.
Il predetto verbale, richiesto in copia conforme ed allegato al ricorso in narrativa, infatti, contiene i seguenti dati:
Il numero degli elettori maschi risulta pari a 251, in luogo degli effettivi 252;
Il totale degli elettori che hanno votato nella sezione n.l è pari a 511, in luogo degli effettivi 512; Il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione è stato modificato in 252 invece di 251) ;
Il numero delle schede scrutinate è 511 e non corrisponde ai 512 elettori che avrebbero espresso il voto così come comunicato dal Presidente della Sezione n. 1 a conclusione delle operazioni di voto ( ore 23.00 del 26 maggio 2019).
Partendo da questo dato inconfutabile, escludendo le schede nulle contestate, è parsa evidente un’incongruenza nei numeri e questo ha destato legittimi sospetti, quantomeno relativamente alla correttezza dello spoglio.
A seguito della presentazione del predetto ricorso, il TAR di Salerno, ha decretato l’acquisizione dei registri degli elettori maschili e femminili della sezione n.l, al fine di verificare l’esatto numero degli elettori che hanno effettivamente votato alla consultazione elettorale del 26 maggio, ordinandone alla Prefettura di Avellino la relativa trasmissione e fissando all’uopo per la discussione della causa l’udienza del 18 settembre 2019.
La prefettura di Avellino, in data 09/09/2019, in maniera del tutto incomprensibile, ha trasmesso i registri degli elettori del ballottaggio successivo del 09/06/2019, anziché quelli delle elezioni del 26/05/2019. disattendendo in tal modo il citato decreto del Tar.
All’udienza del 18 settembre 2019, la difesa di controparte proponeva eccezione in ordine all’acquisizione dei registri in questione, sostenendo che per l’acquisizione degli stessi era necessaria la proposizione di querela di falso nei confronti del Presidente della sezione n.l.
Il Tar, accogliendo la predetta eccezione di controparte, in palese ed evidente contraddizione a quanto dallo stesso decretato, dichiarava inammissibile il ricorso de quo.
Pertanto gli scriventi chiedono, con l’intervento delle Istituzioni preposte, di poter almeno visionare, i registri in questione, al fine di fugare ogni dubbio circa la regolarità e correttezza delle operazioni elettorali del 26 maggio 2019, ma soprattutto al fine di garantire l’effettiva espressione della volontà popolare.

Secondo ricorso
E’ stato presentato dal candidato Sindaco Fabio Montalbetti poichè i rappresentanti di lista, nella sezione n.l, hanno contestato una scheda menzionata nel prontuario come valida mentre il Presidente di seggio l’ha annullata.
Il Tar di Salerno (Giudice Francesco Riccio), ha decretato l’acquisizione della predetta scheda ed ha parimenti fissato per la discussione della causa l’udienza del 18 settembre 2019.
La lista avversaria ha proposto controricorso e ricorso incidentale richiedendo l’acquisizione di una loro scheda contestata ed annullata, nonché l’acquisizione di altre schede NON CONTESTATE in entrambe le sezioni.
La prefettura, in data 09/09/2019, alla presenza del candidato Sindaco Montalbetti Fabio, prelevava la scheda contestata ed annullata alla lista n.2; stranamente anche in questo caso, non la trasmetteva al Tar, contrariamente a quanto da quest’ultimo disposto.
All’udienza del 18/09/2019 vista la mancanza della predetta scheda, il Tar rinviava per la discussione della causa, all’udienza del 03/12/2019 e contestualmente pronunciava ordinanza con la quale stabiliva l’acquisizione anche delle schede non contestate, oggetto del ricorso incidentale Alla luce di quanto esposto è di meridiana evidenza l’incongruenza in cui è incorso il Tar medesimo, in persona del medesimo Presidente, Dott. Francesco Riccio, in quanto contrariamente a quanto stabilito con la precedente sentenza, ha acquisito delle schede non contestate (stupendoci del fatto che siano state sfogliate tutte le schede votate), non ritenendo necessaria in tal caso la proposizione della querela di falso e disattendendo la veridicità del verbale redatto dal Presidente della sezione n.l.
Dunque si ritiene che anche in tal caso siano state commesse delle evidenti irregolarità. A seguito dell’esposizione cronologica degli avvenimenti, gli scriventi unitamente ad altri 450 elettori, ribadiscono l’intenzione di consegnare in Prefettura tutte le tessere elettorali.
I sottoscritti, a nome di tutta la cittadinanza che rappresentano, per la risoluzione delle problematiche sottese al caso di specie o quanto meno al fine di effettuare le opportune e dovute verifiche, confidano, ad horas, in un intervento delle Istituzioni.
CON IL COINVOLGIMENTO CHE A QUALUNQUE LIVELLO SI E’ CHIAMATI A RAPPRESENTARE I CITTADINI, BISOGNA FARLO AL MASSIMO DELLA DISPONIBILITA’ E DELLA TRASPARENZA.
Decreto del Tar relativo al ricorso proposto dal candidato Sindaco della lista n.2 (Udienza del 18 settembre) LA
SCHEDA CONTESTATA, richiesta dal Tar in Prefettura, INCOMPRENSIBILMENTE NON E’ MAI STATA TRASMESSA per l’Udienza del 18 settembre 2019.•
Decreto del Tar relativo al ricorso proposto da un cittadino (Udienza del 18 settembre)
I registri degli elettori maschili e femminili della sezione n.l, richiesti dal Tar alla Prefettura, non sono mai stati inviati; al contrario (stranamente) sono stati inviati quelli del ballottaggio del 9 giugno 2019. O
Ordinanza del Tar relativa al ricorso incidentale proposto dalla lista n.l (Udienza del 3 dicembre 2019) Il Tar, anche in questo caso stranamente, dispone l’acquisizione di schede non contestate ed anzi validate dal Presidente della sezione n.l.
In questo caso, in Prefettura, è stato svolto un lavoro maniacale ed accurato, dal momento in cui, per trovare le schede in questione è stato necessario visionare tutte quelle votate nella sezione n.l.
Le domande che sorgono spontanee sono 3:
1- Come mai la scheda contestata con il ricorso proposto dal candidato Sindaco della lista n.2, non è stata trasmessa in tempo utile, per l’udienza del 18 settembre?
2- Come è possibile che un funzionario prefettizio possa commettere un “errore” così elementare, trasmettendo i registri del ballottaggio, in quanto i registri di cui il Tar aveva chiesto l’acquisizione erano contenuti in un unico plico con data chiara e leggibile?9
3- Quando sono state ricercate le schede non contestate relative al ricorso incidentale, non si potevano contare tutte le schede sfogliate della sezione n.l, visto che i registri degli elettori maschili e femminili della sezione n.l non sono stati mai trasmessi, lasciando nel dubbio metà paese?
ALLA LUCE Dl QUANTO ACCADUTO, SENZA VOLER FARE ALCUNA ILLAZIONE, E’ EVIDENTE CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL TAR E DALLA PREFETTURA, DIMOSTRANO CHE IL PRESIDENTE DELLA SEZ. N.l, NELLA SUA QUALITA’ Dl PUBBLICO UFFICIALE E NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, AVREBBE ASSEGNATO DEI VOTI, MAI CONTESTATI (PROBABILMENTE NULLI IN VIRTU’ Dl QUANTO SOSTENUTO CON IL RICORSO DELLA LISTA N.l) DETERMINANDO UN BALLOTTAGGIO CHE DOVEVA ESSERE EVITATO, SEMPRE CHE IL NUMERO DEI VOTANTI DOVEVA ESSERE Dl 512 E NON 511, CON UN CONSEGUENTE SPERPERO Dl DENARO PUBBLICO.

Autore dell'articolo: Redazione