I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, agli ordini del Maggiore Giuseppe Ambrosone, ad Angri, hanno effettuato un controllo ad una nota attività commerciale del posto circa il rispetto della normativa ambientale nella commercializzazione dei sacchi per asporto merci, “c.d. shoppers monouso”.
In esito all’attività ispettiva i Carabinieri dello speciale reparto a tutela dell’ambiente hanno segnalato alla Camera di Commercio di Salerno, quale autorità amministrativa competente in materia, il legale rappresentante dell’azienda comminando al medesimo anche una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a 25.000,00 per avere commercializzato sacchi monouso in plastica non conformi alla normativa vigente, ovvero privi dei requisiti tecnici di cui al D.M. 18/03/2013 in quanto non biodegradabili e compostabili, ed inoltre mancanti dei prescritti marchi di informazione al consumatore, tra i quali la sigla dell’ente certificatore, così come previsto dall’art. 2/4° del D.L. 2/2012, convertito e modificato dalla legge n.28 del 24 marzo 2012 e ss.mm.ii..
Nel corso del controllo si è proceduto al sequestro amministrativo di un ingente quantità di merce per complessive 4 tonnellate e 313 kilogrammi di buste monouso in plastica, sia con maniglia esterna che manico interno.
E’ opportuno ricordare che la legge ormai da anni in vigore vieta del tutto di commercializzare i sacchetti di plastica non rispondenti ai requisiti tecnici del D.M. 18/03/2013 che purtroppo, però, come oggi accertato, continuano ad essere ancora molto diffusi.
Sono definiti sacchi per l’asporto delle merci: i sacchi messi a disposizione nel punto vendita, a pagamento o gratuitamente, per l’asporto di merci alimentari e non alimentari da parte del consumatore; sacchi per l’asporto delle merci destinate all’uso alimentare: i sacchi per l’asporto delle merci utilizzati anche non esclusivamente per l’asporto di alimenti; sacchi per l’asporto delle merci non destinati all’uso alimentare: i sacchi destinati esclusivamente all’asporto dei prodotti diversi dai generi alimentari. Per commercializzazione, invece, si intende l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento od anche a titolo gratuito.
L’ingente quantitativo di merce del sequestro odierno evidenzia ancora una diffusa situazione di illegalità nel settore delle buste per l’asporto delle merci, con la commercializzazione di sacchetti di plastica palesemente fuori legge.
Il rispetto della legge in vigore permette di ridurre l’inquinamento da plastica, di migliorare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti e la produzione di compost di qualità, e di garantire la riconversione del vecchio modo di fare plastica da fonti fossili verso innovativi processi di chimica verde da fonti rinnovabili.
I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti, devono riportare quindi: la scritta “biodegradabile e compostabile”, la citazione dello standard europeo “UNI EN 13432:2002” ed il marchio di un “ente certificatore”, che tutela il consumatore come soggetto terzo.
I sacchetti che non riportano queste specifiche danno un’informazione sbagliata e non sono conformi alla legge. Si indicano, ad esempio alcune delle frasi o delle sigle che non rispettano la legge: sacchetti in polietilene (la plastica tradizionale), la scritta “biodegradabile”, la scritta “biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855”
Gli unici sacchetti commercializzabili secondo l’art. 2 della legge n.28 del 2012 sono i sacchi compostabili monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati; i sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale che abbiano la maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi; i sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale che abbiano la maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.
Inoltre per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi riutilizzabili realizzati in plastica tradizionale devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% per quelli ad uso alimentare e di almeno il 10% per gli altri usi (art. 2, comma 3 della Legge n. 28/2012).
Per chi commercializza, anche a titolo gratuito, sacchetti di plastica non compostabili o comunque non conformi alla legge n.28 del 2012, quindi sacchetti non conformi o false “buste-bio” le sanzioni amministrative pecuniarie vanno dai 2.500 euro ai 25.000 euro e la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo (quindi 100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore.