Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e ferme restando le misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alla Ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 e alla Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0028862 DGPRE-MDS-P del 28/06/2021, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021, la regione Campania ha deciso che
1.è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi dell’elenco C) di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 – (Stati dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele)- e ss.mm.ii. nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi:
1.1. di esibire, al personale preposto, indicato nel punto 2. della presente ordinanza, certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla
vigente disciplina statale;
1.2. in mancanza di certificazione, di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, secondo le modalità indicate al medesimo punto 2. della presente ordinanza;
1.3. di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato;
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
2. è dato mandato all’USMAF, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 di realizzare, presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, presidi per il controllo con personale dedicato – in conformità alla
disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021- del possesso di certificazione verde COVID-19 da parte dei passeggeri indicati al punto 1 della presente ordinanza e per la somministrazione di test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente sprovvisti di idonea certificazione, salva la segnalazione alle Autorità competenti per le sanzioni di legge;
3. è raccomandato alle Forze dell’Ordine di assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto del presente provvedimento;
4. è raccomandato alla GESAC s.p.a. e all’ENAC di assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.