E’ arrivata la decisione del giudice sportivo su Salernitana-Venezia, non disputata a causa dell’epidemia Covid lo scorso 6 gennaio. Il giudice ha ordinato che la partita deve essere disputata, incaricando la Lega di Serie A di trovare la data e l’orario più consono.
qui di seguito la decisione integrale riportata:
N. 69 SERIE A TIM
Gara Soc. SALERNITANA Soc. VENEZIA del 6 gennaio 2022
Premesse in fatto
– in data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 18.30, la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;
– il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Salernitana- Venezia era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Sacchi;
– il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig. Sacchi, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Salernitana;
– il 7 gennaio 2022, alle ore 13.08, la Soc. Venezia inviava una lettera, in relazione alla mancata presentazione della Soc. Salernitana per la gara in programma il 6 gennaio 2022, a tutela dei propri diritti;
– il 7 gennaio 2022, alle ore 15.37, la Soc. Salernitana inviava il preantivo considerava la gara Salernitana-
sub iudice 184/500 – 184/501
– Il 10 gennaio 2022, alle ore 17.28, il legale della Soc. Salernitana inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della ro di cui trattasi, esponendo i fatti, le interlocuzioni avute con la ASL di Salerno, e dunque con- causa di forza factum principis , non senza richiamare precedenti giurisprudenziali, anche di questo Giudice (in particolare caso Lazio-Torino del 2 marzo 2021, di cui al C.U. n. 218 del 12 marzo 2021, pronunzia – decisione n. 132/CSA e dal
Collegio di Garanzia CONI, decisione n. 101/2021);
– come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 21 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 22.24, la Soc. Venezia inviava la propria memoria, con allegata documentazione, per resistere al ricorso, dando invito specifico formulato dal Giudice Sportivo, ed eccependo il comportamento inerte della reclamante nelle 48 ore antecedenti alla gara de qualogistico di dover organizzare la trasferta), una volta venuta a conoscenza del provvedimento della ASL, e rilevando altresì la mancata applicazione della circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020,
maggiore;
– il 19 gennaio 2022, alle ore 22.54, la Lega Nazionale Professionisti Serie A inviava da parte sua una propria memoria, con allegata documentazione, ritenendo manifestamente infondate le ragioni della Soc. Salernitana modo superabile e potendo la Salernitana impiegare, in ogni caso, giocatori non destinatari del provvedimento ASL in data 4 gennaio 2022 (la cui efficacia, deve rammentarsi, veniva sospesa, ma solo in data 8 gennaio 2022, con provvedimento monocratico cautelare ex art. 56 c.p.a. del TAR Campania, Sez. III Salerno, n. 3/2022, ritenuta, ad un primo som della circolare del Ministero salute 18 giugno 2020, impedendo essa il lenamenti e delle competizioni e valutati i danni prospettati);
– il 19 gennaio 2022, alle ore 23.28, giungeva, infine, la memoria difensiva, con corredo di documenti, inviata dalla Soc. Salernitana, che, pur in ordine alle eccezioni di rito e di merito formulate dalla Soc. Venezia e dalla Lega di A, insisteva nondimeno sulla sussistenza della forza maggiore declinata secondo i canoni del factum principis;
– come reso noto con il C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, il Giudice Sportivo, vista la documentazione pervenuta, rinviava per approfondimenti la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Salernitana, fissando al 31 gennaio 2022 la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione;
– come indicato con il C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, questo Giudice medesimo chiedeva alla Soc. Salernitana
sette giorni, tutti gli elementi utili a confermare o meno quali fossero i calciatori effettivamente disponibili per la gara in oggetto, dando facoltà, alle parti resistenti, di controdedurre entro il termine di tre giorni dal ricevimento degli atti;
– il 7 febbraio 2022, alle ore 17.34, il legale della Soc. Salernitana inviava memorie aggiuntive, con allegati, come richiesto dal C.U. n. 157;
– il 10 febbraio 2022, alle ore 9.53, il legale della Soc. Venezia inviava le controdeduzioni alle memorie aggiuntive trasmesse dalla Soc. Salernitana, anche in questo caso allegando documenti;
– il 10 febbraio 2022, alle ore 19.30, la Lega Nazionale Professionisti Serie A trasmetteva, da parte sua, una nota del proprio Head of Cosposizioni introdotte coi C.U. LNPA n. 126 del 6 gennaio 2022 e n. 141 del 20 gennaio 2022;
Considerato che:
come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda
) ex art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. della FIGC, a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione della Soc. Salernitana
1° turno di ritorno, Salernitana-Venezia, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 6 gennaio 2022, alle ore 18.30, presso lo stadio
delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti ;
184/502 la ASL di Salerno 2022 (nella terza e definitiva stesura, rilasciata dopo la correzione di refusi e carenze formali), sospeso dal TAR Campania solo successiva- mente alla data prevista per la gara, preso atto dei 5 casi di positività contatti stretti (tra calciatori, tecnici e collaboratori vari, nel numero complessivo di 25), ritenuta la sussistenza di un focolaio in atto e valutava 4 gennaio 184/503
al momento, disponeva, cinque soggetti risultati positivi, la quarantena domiciliare fino al 7 gennaio o al 12 gennaio 2022 (a seconda della tipologia di copertura vaccinale) di tutti i contatti stretti, a cui (e solamente ai quali) veniva espressamente inibita la partecipazione ad eventi sportivi ufficiali;
questo risultava diverso dal precedente provvedimento del 20 dicembre 2021 (prot. 1145U), interessato dal procedimento per la mancata disputa della gara Udinese-Salernitana, valevole per la medesima stagione sportiva 2021/2022 del Campionato di Serie A (C.U. LNPA n. 140 del 18 gennaio 2022), che recava, a differenza del presente provvedimento, anticipazione ad eventi sportivi nel loro complesso, riteneva, a fronte dunque di un provvedimento della ASL che non inibiva di per sé al Gruppo , di dover preventivamente verificare la concreta possibilità per la Soc. Salernitana di presentarsi per la regolare disputa della gara, acquisendo definitiva conferma che la si- tuazione al momento della comunicazione del provvedimento della ASL era quella che si va a descrivere: 11 calciatori disponibili e non sotto- posti a nessuna misura di prevenzione da parte della ASL, non es- 9 calciatori positivi al COVID (di cui però solo 4 comunicati nella missiva del 3 gennaio 2022
provvedimento, a fronte di altri 5 casi di positività risalenti al periodo 20-27 dicembre 2021, potenzialmente riarruolabili con tampone negativo ai sensi della Circolare Min. salute del 30 dicembre 2021); 15 calciatori negativi e sottoposti a quarantena in quanto contatti stretti in base a quanto disposto dalla ASL. Quanto sopra senza considerare i calciatori
quanto disposto dal Consiglio di Lega con il Protocollo di cui al C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022;
le parti in causa hanno depositato nei termini memorie e documenti al riguardo. Altri elementi sono stati forniti dalla Lega Serie A, con riferimento
sia (in questo caso con valutazione ovviamente a posteriori) del più recente e successivo C.U. n. 141 del 20 gennaio 2022.
***
Acquisiti gli elementi richiesti emerge la seguente diversa situazione, relativa al comunque si ribadisce a differenza del precedente non interdittivo siccome non ancora sospeso dal TAR:
– i calciatori effettivamente disponibili, esclusi dunque positivi, quarantena rappresentative nazionali, ma anche infortunati e con contratto risolto erano solo sette (di cui 3 portieri e 4 primavera aggregati alla prima squadra e con numero di maglia) e non undici;
– a questi calciatori potrebbero aggiungersi i calciatori risultati positivi fin da dicembre 2021 e già negativizzati precedentemente alla gara (due: Kalombo e Schiavone), seppur con certificato di idoneità rilasciato successivamente alla gara, nonché i calciatori che, esaurito il periodo di isolamento obbligatorio ai sensi della circolare ministeriale del 30 di- cembre 2021, potevano essere sottoposti tempestivamente a tampone e riarruolati in caso di negatività (tre: Guerrieri, Ranieri, Obi);
– quanto alla situazione del calciatore Kechrida Diccembre 2021 ed anche al successivo controllo del 31 dicembre 2021, con certificato di guarigione decorrente solo dal 6 gennaio 2022 e certificato esso considerarsi tra gli arruolabili visti i tempi di formalizzazione della sua guarigione.
Non viene raggiunta, dunque, la compagine minima per disputare la gara, anche ove si considerasse già applicabile il C.U. n. 126 (sulla cui inapplicabilità vi è eccezione specifica della reclamante), sopravvenuto il giorno stesso della gara.
ale imperfetta diligenza della Soc. Salernitana nel disporre per tempo la sottoposizione a valutazione di idoneità dei calciatori già negativizzatisi e/o a tampone dei calciatori positivi che avevano superato il periodo di isolamento obbligatorio ai sensi della Circolare ministeriale del 30 dicembre 2021 si arresta di fronte al dato assorbente impossibilità oggettiva e insuperabile della prestazione sportiva per come si era tradotto in concreto costituito dal provvedimento della ASL, pur di portata non reclamante non ha dato apporto causale alcuno.
P.Q.M.
2022, delibera di NON applicare alla Soc. U.S. Salernitana 1919 le santa disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.
Il Giudice Sportivo